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Materiali [per data]

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Testo Unico dell'Edilizia

avv. Ruggero Tumbiolo, 12 settembre 2011

Consiglio di Stato: esclusione della responsabilità della P.A. per il comportamento tenuto dal dipendente, che sia stato accertato (in sede penale) lesivo della stessa P.A.

Sez. IV, 2 marzo 2011, n. 1335

[Commento di Giovanni Murgia] I Giudici di Palazzo Spada hanno ribaltato il pronunciamento «del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 03877/2005, resa tra le parti, concernente RISARCIMENTO PER TARDIVO RILASCIO DI CONCESSIONE EDILIZIA PER AMPLIAMENTO IMMOBILE». Gli argomenti principali addotti dai Giudici dell’appello sono:

  1. «Al di là [...] degli altri elementi pure di una certa rilevanza or ora esposti, l’avvenuto riconoscimento in sede giudiziale penale , ai fini civilistici, di un diritto al risarcimento dei danni subiti dal Comune in ragione del comportamento tenuto dal dipendente, non può non stare a significare che la condotta accertata come penalmente rilevante , posta in essere dal tecnico, come riconosciuta lesiva della posizione giuridica soggettiva dello stesso Comune, ha spezzato il rapporto organico esistente tra datore di lavoro e dipendente, senza che quanto operato illegittimamente dal secondo soggetto possa rifluire in capo al primo . In altri termini, l’attività dilatoria , vessatoria e comunque contra legem posta in essere dal dipendente in sede di determinazione degli oneri concessori non va fatta coincidere con i compiti istituzionale rimessi in tale settore amministrativo al Comune di Fino Mornasco in capo al quale non è possibile configurare, conseguentemente, una responsabilità per danni cagionati a terzi da parte del suo dipendente»;
  2. Sotto il profilo dell’elemento psicologico «che se poi si vuole accedere, come fatto dal TAR, alla peculiare figura di “colpa d’apparato”, individuabile, com’è noto, nei profili di imputabilità riferiti non al funzionario agente ( a titolo di imperizia o negligenza ) ma alla P.A. nella sua dimensione organizzativa e gestionale, (…) A precludere peraltro la sussistenza di tale tipo di colpa valgono le considerazioni di carattere generale già formulate in proposito da questa Sezione ( decisione 6 luglio 2004 n.5012) e qui da ribadirsi , secondo cui “la colpa d’apparato, stante il suo carattere essenziale, si rivela impropriamente introdotta nella struttura dell’illecito sia perché l’eventuale disorganizzazione amministrativa non è necessariamente causa di atti illegittimi sia perché la stessa risulta essenzialmente estranea al profilo psicologico dell’azione amministrativa immediatamente produttiva di danno”».

D.l. n. 70/2011

[18.5.2011] Per gentile concessione della collega Erminia Gariboldi e del Comune di Erba, è disponibile uno schema riepilogativo delle innovazioni del d.l. n. 70/2011 in materia di appalti (articolo 4)

TAR Lombardia, Milano: la perequazione compensativa di cui all’art. 11, c. 3, l. reg. Lombardia n. 12/2005 può essere prevista unicamente con riferimento ad aree esterne ai piani attuativi

Sezione II, sentenza 22 dicembre 2010, n. 7674

Codice del processo amministrativo

avv. Ruggero Tumbiolo, 29 dicembre 2010

TAR Campania, Napoli: rimessione alla Corte Costituzionale dell’art. 135, co. 1, lett. e), dell’art. 16, co. 1, e dell’art. 15, co. 5, del codice del processo amministrativo

Sezione I, ordinanza 18 novembre 2010, n. 800

In base all’art. 135, co. 1, lett. e), in relazione all’art. 14, co. 1, del codice del processo amministrativo approvato con d. lgs. n. 104 del 2010, è devoluta alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, la cognizione delle controversie di cui all’art. 133, co. 1, lett. p), in materia di giurisdizione esclusiva con riferimento a “… le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti …”. Ad avviso del TAR Campania, la disposizione appare in conflitto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza della legge, nella misura in cui la deroga agli ordinari canoni di riparto tra i diversi tribunali amministrativi regionali, fondati sulla efficacia territoriale dell’atto e sulla sede dell’autorità emanante, non appare sorretta da alcun adeguato fondamento giustificativo e si risolve, perciò, in una manifesta violazione di quel principio di ragionevolezza che costituisce limite alla discrezionalità legislativa in materia di determinazione della competenza territoriale.

TAR Lombardia, Milano: principi in materia di previsioni a standard nello strumento urbanistico e di ricorso alla pianificazione attuativa

Sezione II, 27 ottobre 2010, n. 7131

Il ricorrente aveva impugnato gli atti della variante di p.r.u.g. approvata dal Comune prima dell’entrata in vigore della l.r. n. 12/2005, relativamente ad ambiti classificati in zona F1 - Standard residenziali, in zona agricola ed in zona edificabile soggetta a preventivo piano di lottizzazione. Il Tar ha respinto il ricorso. La motivazione della decisione è puntuale ed espone accanto a principi consolidati (quali quello inerente la funzione dell’azzonamento agricolo di un’area, la natura conformativa o espropriativa del vincolo, l’onere di motivazione e la necessità o meno della previsione di indennizzo) anche affermazioni di carattere più innovativo, quali:

a) la legittimità di previsioni di aree a standard (nella fattispecie, parcheggi), ove queste accedano a comparti edificabili e la loro localizzazione trovi rispondenza, sotto il profilo motivazionale, nell’analisi effettuata per ciascun ambito. Nella fattispecie, è stata ritenuta sufficiente ed idonea, in assenza di esplicita motivazione nella relazione generale della variante, l’analisi – fondata essenzialmente su dati numerici - riportata nel prospetto esposto sulla tavola del Piano dei Servizi che corredava la variante impugnata.
b) la legittimità della scelta della p.a. di subordinare l’edificazione di un ambito residenziale a preventivo piano attuativo, in ragione delle dimensioni del comparto e della rilevanza dell’intervento edilizio ivi previsto, a prescindere dallo stato delle urbanizzazioni esistenti. Nella fattispecie, l’area aveva una superficie territoriale di circa 10.000 mq., per una volumetria residenziale di 5.200 mc.

Codice del processo amministrativo: materiali

Pagina dedicata alla raccolta dei in forma sparsa di materiali e spunti di primo utilizzo in ragione dell'entrata in vigore del Codice del Processo Amministrativo (Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104).

Codice del processo amministrativo

avv. Lorenzo Spallino, 14 ottobre 2010

Codice del processo amministrativo

Nota interpretativa 27.9.2010 del Presidente del Consiglio di Stato, dr. Pasquale De Lise, sull'espressione ^termini in corso^ e deposito di copie

Codice del processo amministrativo

avv. Mario Lavatelli, 24 settembre 2010

TAR Lombardia, Milano: il termine iniziale di interdizione annuale dalle gare pubbliche per chi abbia reso false dichiarazioni ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. h) D. Lgs. n. 163/2006 decorre dalla data di annotazione nel Casellario

Sezione I, sentenza n. 1924, 9 giugno 2010

Il TAR Milano, aderendo al recente orientamento del Consiglio di Stato (sez. IV, 17 maggio 2010, n. 3125), ha affermato che il termine iniziale dell’interdizione annuale dalle gare pubbliche, per chi ha reso false dichiarazioni ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. h), D. Lgs. n. 163/2006, decorre dalla data in cui le stesse sono state certificate dall’Autorità di vigilanza con l’annotazione nel Casellario e non dalla data del fatto che ha generato l’iscrizione.

TAR Lombardia, Milano: l’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 si applica anche al difetto di motivazione e all’omessa comunicazione del c.d. preavviso di rigetto

Sezione II, sentenza n. 2211, 23 giugno 2010

Laddove il potere esercitato abbia natura vincolata ed il contenuto dispositivo del provvedimento impugnato sia corretto, né l’incompletezza della motivazione, né la mancata comunicazione del c.d. preavviso di rigetto previsto dall’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 possono portare all’annullamento dell’atto in conformità a quanto previsto dall’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990.

TAR Lombardia, Milano: l'individuazione di soggetti interni all'A.C. quali autorità competenti in tema di VAS, é illegittima, e con lei il PGT cui la VAS é finalizzata.

Sezione II, sentenza n. 1526, 17 maggio 2010

La sezione seconda del TAR Lombardia afferma l'inderogabilità del principio della separazione fra le differenti autorità di VAS, quella procedente e quella competente. Individuare nell'autorità competente soggetti collocati all'interno dell'A.C., se pure in applicazione delle indicazioni regionali in materia (D.G.R. VIII/6420/2007) costituisce violazione di tale principio, con conseguente annullamento non solo – seppure in parte qua – della delibera regionale impugnata, ma anche delle deliberazioni consiliari recanti approvazione di un PGT viziato nella sua totalità per l’illegittimità della procedura di VAS.

TAR Lombardia, Milano: rifiutare la notifica di un atto amministrativo equivale a riceverlo.

Sezione II, sentenza n. 383, 11 febbraio 2010

Anche nel procedimento amministrativo vale il principio generale ex art. 138 c.p.c., secondo il quale in caso di notificazione (o comunicazione) a mani proprie (e cioè direttamente al destinatario), in caso di rifiuto del destinatario di ricevere l'atto la notificazione si considera valida, con quanto ne deriva in termini di irricevibilità del ricorso proposto decorso il termine di sessanta giorni dalla data del rifiuto.

Consiglio di Stato: per la scelta del socio privato delle società miste affidatarie di tali servizi occorre rispettare le procedure di evidenza pubblica.

Sezione V, sentenza n. 8376, 18 dicembre 2009

1. L'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 - ai sensi del quale la scelta del socio privato in società miste costituite per la realizzazione e/o gestione di un’opera pubblica o di un servizio avviene con procedure di evidenza pubblica - si applica anche nell'ipotesi in cui una società mista, ove pure non originariamente tale, apra il proprio capitale all'apporto di un socio privato industriale attraverso un'operazione straordinaria di vendita di quote o di aumento di capitale, cosicché risulti modificato, per effetto di detta operazione, l'assetto soggettivo della gestione.
2. Ogniqualvolta - attraverso il ricorso ad operazioni di carattere straordinario destinate a mutare la compagine di una società che abbia ottenuto l'affidamento diretto o tramite gara di un servizio pubblico - si pervenga al risultato di dar vita a una società mista oppure, alternativamente, al risultato di modificare il profilo soggettivo del gestore del servizio pubblico già affidato (mediante l'associazione al capitale e alla gestione di nuove figure imprenditoriali o la sostanziale sostituzione delle imprese originariamente affidatarie), allora si realizza in via derivata anche un diverso affidamento del servizio pubblico.
3. L'affidamento di un servizio, quand'anche realizzato attraverso la costituzione, originaria o successiva, di una società mista con socio privato operativo, è un'attività sempre connotata da autoritatività a fronte della quale si stagliano interessi legittimi dei soggetti coinvolti e, come tale, esso soggiace anche all'osservanza delle regole pubblicistiche e si deve necessariamente svolgere attraverso procedure di evidenza pubblica, governate dai principi del diritto interno e sovranazionale.
4. Sulle vicende descritte nei precedenti punti, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, in quanto giudice naturale di tutte le attività amministrative autoritative - qualunque siano gli strumenti giuridici utilizzati - seppure poste in essere per tramite di soggetti formalmente privati, ma controllati o dominati da pubbliche amministrazioni.
5. Esorbita invece dalla giurisdizione amministrativa ogni altra vicenda in cui una società affidataria di un servizio riceva apporti al proprio capitale da parte di soggetti privati che siano meri finanziatori, ossia non aventi le caratteristiche di soci industriali, o i quali comunque non partecipino direttamente alla gestione o allo svolgimento del servizio affidato.

Autorizzazione paesaggistica: regolamento per gli interventi di lieve entità.

Conferenza unificata Stato-Regioni, 26 novembre 2009

Intesa sullo schema di regolamento proposto dal Ministro per i beni e le attività culturali
recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di
lieve entità, ai sensi dell'art.146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42
e successive modificazioni (sito 4.1412009132 CU). Testo emendato  secondo gli accordi Stato-Regioni.

Codice deontologico: quesito relativo alle  selezioni pubbliche per il conferimento di incarico professionale di consulenza legale.

23 dicembre 2009

Questa Camera Amministrativa ha sottoposto all'attenzione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Como il fatto che diversi enti pubblici hanno bandito delle procedure di valutazione comparativa finalizzate al conferimento di incarichi di consulenza legale e che in alcuni bandi viene richiesto di indicare l’avvenuto espletamento di incarichi svolti per conto di enti pubblici specificando anche il nome del committente. È stato pertanto chiesto se l'indicazione dei clienti per i quali si è prestato attività di consulenza e delle questioni trattate sia da ritenersi vietata dagli artt. 9 e 17 del vigente codice deontologico.

TAR Lombardia, Milano: tralicci per la radiodiffusione sonora o televisiva

Sezione I, sentenza n. 967, 26 novembre 2009

Il procedimento da seguire in materia di realizzazione delle infrastrutture di comunicazione per impianti radioelettrici è unico ed é quello di cui agli articoli 87 e seguenti del Codice delle Comunicazioni elettroniche (D. Lgs. n. 259 del 2003). La previsione contenuta nell'art. 28 del d.lgs. 177/2005, laddove prescrive che “la titolarità di autorizzazione o di altro legittimo titolo per la radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto ad ottenere dal comune competente il rilascio di permesso di costruire per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture”, contiene una espressa clausola di salvezza in favore del titolare di autorizzazione per la radiodiffusione il diritto, il quale ha la facoltà - ma non l’obbligo - di chiedere il rilascio del permesso a costruire, analogamente a quanto previsto, con maggiore chiarezza, dal t.u. dell’edilizia il cui art. 22 u.c. riconosce la facoltà dell’interessato di chiedere il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di interventi (altrimenti) subordinati alla (presentazione di una) semplice denuncia di inizio attività.

TAR Lombardia, Milano: effetti del decorso del termine ingiunto per la demolizione

Sezione II, sentenza n. 4767, 8 ottobre 2009

Il decorso del termine ingiunto per la demolizione del manufatto abusivo rende improcedibile la domanda di sanatoria per effetto della acquisizione del bene alla mano pubblica.


TAR Lombardia, Milano: divieto di apposizione di cartellonistica in ambiti tutelati

Sezione II, sentenza n. 4666, 17 settembre 2009

La disposizione contenuta nell'articolo 153 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 in tema di collocazione di cartelli o mezzi pubblicitari in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134, stabilisce un divieto generalizzato, derogabile solo su parere favorevole dell’autorità competente. Ne consegue che, mentre una motivazione specifica deve sorreggere il parere favorevole, volto ad escludere quella incompatibilità che di norma sussiste, viceversa non occorre una motivazione particolare laddove l’autorità riconosca, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, l’impatto paesistico che l’impianto esercita nel contesto prescelto.

Piano Casa Regione Lombardia

Incontro 17 settembre 2009: relatore avvocato Paolo Mantegazza

Per gentile concessione del collega Paolo Mantegazza, sono disponibili gli appunti da questi redatti in vista dell'incontro di formazione del 17 settembre 2009, dedicato alla l.r. 13 del 2009.

TAR Lombardia, Milano: trasformazione di bosco e giurisdizione in tema di cognizione delle sanzioni

Sezione IV, sentenza n. 4585, 26 agosto 2009

Il provvedimento ex artt. 46 e 61, comma 2, LR n. 31/2008 comporta l’irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della L. n. 689/81 - non alternativa alla sanzione di tipo ripristinatorio -, la cui cognizione spetta all’Autorità giudiziaria.

TAR Lombardia, Milano: inerzia della P.A., onere di motivazione e abuso edilizio

Sezione II, sentenza n. 4583, 26 agosto 2009

L’inerzia della PA non vale a costituire alcun titolo sanante implicito né a legittimare aspettativa in tal senso e l'onere motivazionale è assolto con l’indicazione della natura abusiva delle opere.

Consiglio di Stato: la volontà di una P.A. partecipante ad una conferenza di servizi va ricostruita attraverso l’esame di tutti i verbali delle riunioni; la mancata impugnazione di una delle motivazioni che sorreggono un provvedimento amministrativo rende inammissibile il ricorso proposto; il locatario di un immobile non ha la legittimazione ad impugnare il diniego di un’autorizzazione commerciale richiesta dal solo conduttore.

Sezione V, sentenza n. 4932, 14 agosto 2009

1. Normalmente la conferenza di servizi non si conclude con un atto formalmente definitivo; pertanto la volontà di una amministrazione partecipante ad una conferenza di servizi va ricostruita attraverso l’esame dei verbali redatti al termine di ciascuna riunione e dei pareri allegati, che vanno valutati nella loro interezza e non solo nella parte conclusiva, così come normalmente avviene a proposito dei decreti di amministrazione attiva.

2. La mancata impugnazione di un punto fondamentale della determinazione negativa assunta da una conferenza di servizi costituisce motivo più che sufficiente, anzi determinante, per sorreggere la determinazione stessa, il che rende inammissibile il ricorso proposto avverso l’atto di diniego.

3. Il soggetto locatario di un immobile, il quale non abbia presentato unitamente al conduttore domanda di autorizzazione commerciale per l’apertura di una grande struttura di vendita e sia rimasto completamente estraneo al rapporto instauratosi con l’apertura della conferenza di servizi, ha un interesse derivato e non ancora attuale ad ottenere, attraverso l’autorizzazione commerciale, una modifica allo strumento urbanistico; interesse questo che può giustificare un intervento ad adiuvandum, ma non la proposizione del ricorso principale avverso il diniego del rilascio dell’autorizzazione richiesta dal conduttore.

TAR Lombardia, Milano: la verifica di compatibilità del PGT al PTCP è di competenza del dirigente, mentre le prescrizioni di stralcio della Provincia non hanno carattere precettivo ma sono finalizzate a consentire, se recepite, l’approvazione immediata del PGT

Sezione II, sentenza n. 4468, 28 luglio 2009

1. Se si considera che la valutazione di compatibilità del piano di governo del territorio al piano territoriale di coordinamento provinciale mira esclusivamente a verificare, attraverso la mera comparazione del contenuto dei due piani, il rispetto del PTCP da parte del PGT, e non implica profili di discrezionalità, se ne trae che essa non si configura come atto di indirizzo, ma tende alla mera attuazione degli obiettivi della pianificazione provinciale, ed è pertanto riconducibile alle attribuzioni dirigenziali.

2. Nell’ambito del procedimento di verifica di compatibilità del piano di governo del territorio al piano territoriale di coordinamento provinciale, le prescrizioni della Provincia, nella parte in cui prevedono (anche) le destinazioni degli ambiti da stralciare, non hanno carattere precettivo, e non escludono la possibilità di destinazioni diverse: esse, in altri termini, devono intendersi unicamente finalizzate a consentire l’approvazione immediata del piano regolatore senza ulteriori passaggi procedimentali; nel senso che, se il Comune recepisce le prescrizioni di stralcio con la rispettiva destinazione, il piano può essere approvato e produrre i suoi effetti tout court, mentre una destinazione diversa da quella suggerita imporrebbe il ritorno del piano alla Provincia per una nuova verifica di compatibilità, ovvero l’attivazione del procedimento di modifica o integrazione del PTCP

TAR Lombardia, Milano: natura giuridica dell'ente fieristico

Sezione I, sentenza n 4576, 15 luglio 2009

La normativa comunitaria individua la nozione di organismo di diritto pubblico alla stregue di tre parametri, tutti necessari, ossia il possesso della personalità giuridica, il fine perseguito costituito dal soddisfacimento di bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la sottoposizione ad una influenza pubblica. Un ente fieristico, sebbene dotato di personalità giuridica ed operante in un settore che in virtù della rilevanza degli interessi coinvolti è assoggettato ad una disciplina normativa di stampo pubblicistico, difetta pertanto di un essenziale requisito rappresentato dall’assenza di carattere industriale o commerciale delle proprie finalità. Parte resistente difetta del requisito soggettivo che la normativa in tema di accesso presuppone.

TAR Lombardia, Milano: la zonizzazione è ammessa anche con i PGT

Sezione II, sentenza n. 4305, 6 luglio 2009

Il fatto che la legge regionale n. 12 del 2005 non preveda più espressamente la ripartizione del territorio in zone omogenee non esclude affatto la possibilità che il PGT (Piano di Governo del Territorio) preveda aree contigue aventi diversa destinazione funzionale, né rende illegittima la zonizzazione del territorio.

TAR Lombardia, Milano: le varianti agli strumenti urbanistici sono immediatamente lesive

Sezione II, sentenza n. 4304, 6 luglio 2009

Le varianti agli strumenti urbanistici, nella parte in cui definiscono il regime delle singole aree sono immediatamente lesive e suscettibili di impugnazione immediata, da proporre nel termine di decadenza, il cui decorso non è differibile al momento (eventuale) in cui venga applicata la misura di salvaguardia su una richiesta di concessione edilizia contrastante con il piano adottato

TAR Lombardia, Milano: rifiuti speciali pericolosi, poteri sanzionatori e responsabilità

Sezione IV, sentenza n. 4598, 2 luglio 2009

1. In materia di rifiuti speciali pericolosi non è ipotizzabile l’esercizio congiunto dei poteri ex art. 50 DLgs 267/2000 e ex art. 192 Dlgs 152/06, trattandosi di poteri distinti aventi presupposti diversi.

2. L’art. 192, comma 3 Dlgs 152/06 esclude la configurabilità di ipotesi di responsabilità oggettiva o di posizione a carico del proprietario del sito che ospita rifiuti abbandonati.

TAR Lombardia, Milano: lex specialis e criteri di valutazione

Sezione II, sentenza n. 4545, 17 giugno 2009

1. Si conferma l’opinione giurisprudenziale in base alla quale, nel caso in cui, in una procedura di scelta del contraente secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la lex specialis di gara già preveda criteri e sottocriteri di valutazione sufficientemente rigidi e precisi, tali da determinare una griglia di sottovoci che consenta un esercizio «guidato » e controllabile della discrezionalità tecnica ed amministrativa propria del giudizio della commissione giudicatrice, legittimamente quest'ultima omette di stabilire criteri più dettagliati.

Tribunale di Como: le distanze ex d.m. 1444 non si applicano tra edifici posti in zone omogenee diverse

Tribunale di Como, sez. distaccata di Menaggio, ordinanza 10 ottobre 2008

L’articolo 9 del DM n 1444/1968 non si applica tra fabbricati posti l’uno in zona omogenea A, l’altro in zona omogenea B, poiché diversamente dovrebbe affermarsi, in modo illogico e contrario alla disposizione del D.M. citato, l'ultrattività delle maggiori distanze di 10 mt, anche nella zona A.

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