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Materiali

Codice del processo amministrativo

Dovere di sinteticità e chiarezza degli atti

Avv. Ruggero Tumbiolo, 29 dicembre 2010

 

La recente comunicazione del Presidente del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2010 sul dovere di sinteticità degli atti del processo amministrativo ci fornisce lo spunto per alcune riflessioni, che, in considerazione dell’argomento trattato, saranno necessariamente concise.

Il codice del processo amministrativo ha introdotto all’art. 3 il dovere di redazione degli atti

in maniera chiara e sintetica.

Il principio viene poi ribadito nel comma 10 dell’art. 120 dello stesso codice (che disciplina il rito abbreviato speciale in materia di procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture), anche se in questo caso il legislatore si limita a richiedere curiosamente solo la sinteticità e non più anche la chiarezza degli atti (riprendendo il testo del previgente art. 245, comma 2 undecies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, introdotto dall’art. 8 del decreto legislativo n. 53 del 2010).
L’origine della disposizione può farsi risalire all’art. 44 della legge n. 69 del 2009, contenente la delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, che inserisce tra i principi ed i criteri direttivi della delega anche quello di assicurare la snellezza, la concentrazione e l’effettività della tutela, anche allo scopo di garantire la ragionevole durata del processo.
Al fine di dare concreta applicazione alla disposizione contenuta nell’art. 3 c.p.a., la recente comunicazione del Presidente del Consiglio di Stato fornisce alcune indicazioni pratiche rivolte agli avvocati, i quali vengono esortati a contenere i propri scritti difensivi in un numero limitato di pagine, che vengono quantificate approssimativamente in un massimo di 20-25. Qualora poi la complessità del gravame porti a superare il suddetto limite, viene segnalata l’opportunità di formulare all’inizio di ogni atto processuale una distinta ed evidenziata sintesi del contenuto dell’atto stesso.
La soluzione pragmatica individuata dal Presidente del Consiglio di Stato si allinea a quella adottata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea: nelle istruzioni pratiche relative ai ricorsi e alle impugnazioni, adottate il 15 ottobre 2004 (GU L 361 dell’8 dicembre 2004) e modificate il 27 gennaio 2009 (GU L 29 del 31 gennaio 2009), si dà atto che, secondo l'esperienza della Corte, una memoria può limitarsi, salvo particolari circostanze, a 10 o 15 pagine, mentre la replica, la controreplica e la comparsa di risposta possono limitarsi a 5 o 10 pagine. Sempre in dette istruzioni si raccomanda di accludere all’atto introduttivo del giudizio un sunto dei motivi e dei principali argomenti dedotti di non oltre 2 pagine.
Per rispettare la regola enunciata dall’art. 3 c.p.a. non sarà tuttavia sufficiente osservare detti limiti quantitativi, posto che un atto sintetico non necessariamente è un atto chiaro.

Residua ora di domandarsi quali effetti potrebbe avere il mancato rispetto del dovere di sinteticità e chiarezza. Escluse conseguenze sull’ammissibilità dell’atto (non previste dalla norma) e fatta salva la possibilità per il giudice di desumere argomenti di prova dal contegno delle parti nel processo ai sensi dell’art. 116 c.p.c., nel comportamento di una parte che abbia disatteso platealmente l’obbligo di sinteticità e chiarezza si potrebbe forse ravvisare la violazione del dovere di lealtà processuale di cui all’art. 88 c.p.c., che impone ad entrambe le parti di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia realmente controversa, senza atteggiamenti volutamente defatiganti e/o ostruzionistici; si potrebbe altresì ipotizzare, più in generale, la violazione del principio di economia processuale contenuto nell’art. 111 della Costituzione. Le conseguenze, sul piano pratico, potrebbero riverberarsi sul regime della condanna alle spese di lite, senza potersi del tutto escludere ripercussioni, in linea teorica, anche sul piano disciplinare, vero che lo stesso art. 88 c.p.c. impone al giudice di segnalare al competente Consiglio dell’Ordine il difensore che, in ipotesi, abbia svolto il suo mandato in violazione del dovere di lealtà.

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