Avv. Ruggero Tumbiolo, 12 settembre 2011
Il 29 luglio 2011 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione n. 15, ha risolto finalmente il dibattito giurisprudenziale sulla natura della d.i.a. (oggi s.c.i.a.) e sulle conseguenti tecniche di tutela azionabili dal terzo leso.
L’Adunanza Plenaria ha qualificato il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione nel termine perentorio previsto dalla legge per l’esercizio del potere inibitorio alla stregua di un atto tacito di diniego del provvedimento inibitorio.
La configurazione del silenzio in esame alla stregua di silenzio significativo onera, di conseguenza, il terzo portatore dell’interesse leso ad impugnare il provvedimento per silentium nell’ordinario termine decadenziale, nel rispetto dei principi di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell’affidamento.
La lucida e coerente ricostruzione dell’istituto della d.i.a. (oggi s.c.i.a.) operata dal massimo Organo della giustizia amministrativa corre, tuttavia, il rischio di avere vita breve.
Il recente decreto legge emanato il 13 agosto 2011 reca, tra le numerose disposizioni finalizzate alla stabilizzazione finanziaria, al contenimento della spesa pubblica, a favorire lo sviluppo e la competitività del Paese ed il sostegno dell'occupazione, anche una modifica all’art. 19 della legge n. 241 del 1990.
L’art. 6 di detto decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 introduce, infatti, il comma 6 ter all’art. 19 della legge 241 del 1990, avente il seguente tenore letterale:
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività si riferiscono ad attività liberalizzate e non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Si aggiunga che il disegno di legge di conversione in legge del suddetto decreto approvato il 7 settembre u.s. dal Senato della Repubblica ed attualmente all’esame della Camera dei Deputati prevede di sopprimere al comma 6 ter dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990 l’inciso «si riferiscono ad attività liberalizzate e» nonché di aggiungere dopo la parola «esperire» la seguente «esclusivamente». Come correttamente messo in risalto dalla dottrina (Maria Alessandra Sandulli, Primissima lettura della Adunanza Plenaria n. 15 del 2011, in www.federalismi.it), mentre la non assimilabilità della s.c.i.a. ad atti amministrativi impliciti appare condivisibile, il rinvio (addirittura «esclusivamente») all’azione sul silenzio inadempimento di cui all’art. 31 c.p.a. rischia di costituire un passo indietro rispetto alla equilibrata soluzione delineata dall’Adunanza Plenaria e di creare, aggiungiamo, ancora nuove incertezze sulla natura sostanziale dell’istituto ed alle conseguenti azioni esperibili dal terzo controinteressato all’esercizio dell’attività denunciata. Si consideri solo che l’azione di accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere prevista dall’art. 31 c.p.a. postula, come messo in risalto dall’autorevole Adunanza, la sopravvivenza del potere al decorso del tempo fissato dalla legge per la definizione del procedimento amministrativo; ora, nella architettura normativa del rinnovato art. 19 della legge n. 241 del 1990, lo spirare del termine perentorio di legge concesso alla p.a. dalla legge per adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività implica la definitiva consumazione del potere stesso.
Si deve, quindi, ritenere che l’azione del silenzio esperita dopo il decorso del termine fissato dalla legge per esercitare il potere inibitorio abbia ad oggetto l’esercizio del diverso ed ampiamente discrezionale potere di autotutela, il che implica una evidente ed incisiva limitazione dell’effettività della tutela giurisdizionale garantita dagli articoli 24, 103 e 113 della Carta Costituzionale.